Le forme pensionistiche complementari sono soggetti finalizzati a erogare una pensione aggiuntiva a quella prevista dagli Istituti di previdenza obbligatoria. I fondi pensione sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l’adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.
Le forme collettive sono: i fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale; i fondi istituiti o promossi dalle regioni; i fondi aperti che ricevono adesioni collettive; i fondi preesistenti.
Le forme individuali sono invece: i fondi pensione aperti che ricevono adesioni individuali; i piani pensionistici individuali.
Ecco qui un semplice strumento che permette di cercare un fondo pensione in base al nome, alla tipologia o attraverso l’indicazione del contratto di lavoro che viene applicato.